Art. 1.
(Controllo delle istanze di rimborso
e delle agevolazioni fiscali).

      1. Gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, sulla base di criteri fissati annualmente, tenendo anche conto delle loro capacità operative, procedono al controllo delle istanze di rimborso e delle agevolazioni fiscali, anche riconducibili a redditi non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti, con conseguente non applicazione o applicazione parziale delle ritenute o dell'imposta sostitutiva anche per effetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia, ai sensi di quanto disposto dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      2. Per l'adempimento dei compiti previsti dal comma 1 del presente articolo, gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      3. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate provvedono, in conformità alle disposizioni degli articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, agli accertamenti in rettifica delle istanze di rimborso presentate e agli accertamenti dell'imposta dovuta nei confronti dei soggetti che hanno fruito di agevolazioni non

 

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spettanti in tutto o in parte, nei casi indicati al citato comma 1.